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#DEBITO #BANCARIO: Il Tribunale di Livorno ci ha accolto l‘opposizione a Decreto Ingiuntivo emesso a favore di una società di recupero crediti stante la mancata prova del credito da parte della stessa.

Altro importante riconoscimento al lavoro svolto ottenuto in una opposizione a decreto ingiuntivo emesso su meri saldaconto, a favore della società di recupero crediti, cessionaria di un credito Bancario, la quale ingiungeva nei confronti di persone fisiche, intestatarie di un contratto di conto corrente, la somma complessiva di € 12.254,06 per un saldo debitore del contratto anni prima sottoscritto. Nel corso del giudizio di opposizione patrocinato da noi, venivano contestate numerose irregolarità ed in particolare la mancata prova del credito azionato in via monitoria. Veniva evidenziato che la creditrice non ha provveduto ad allegare gli estratti conto necessari a provare il proprio credito. La stessa, infatti, si era limitata ad allegare un saldaconto, ex art 50 TUB, riportante unicamente il "totale dovuto" senza indicazione alcuna delle operazioni che hanno portato a determinare la somma di cui l'istituto di credito riteneva essere creditore pari, appunto, ad € 12.254,06. Ebbene, la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno ha accolto la nostra tesi difensiva per cui la società di recupero crediti cessionaria di un saldo di conto corrente acceso con la Cassa di Risparmio Spa non ha provato l'entità del proprio credito mediante il deposito degli estratti conto richiesti e nemmeno ha provveduto a produrli nel corso del giudizio. Per cui il Tribunale di Livorno accoglieva l'opposizione da noi avanzata e revocava il decreto ingiuntivo emesso a favore della società di recupero crediti, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite. Anche questa pronuncia conferma che è sempre necessario sottoporre le questioni bancarie a professionisti esperti di questa materia. Per info: https://www.studiolegaledmg.it