Ancora una volta il nostro Studio ottiene notevole riconoscimento in ordine all'attività professionale svolta, in questo caso con un provvedimento, allo stato, unico in Italia, vede come traguardo un'ordinanza emessa dal Tribunale di Livorno a vantaggio di nostri clienti che hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso una società di recupero crediti, alla quale era stato ceduto un credito bancario, inerente ad un pignoramento immobiliare effettuato a novembre 2020 avente ad oggetto sia l'abitazione principale del cliente che ulteriori beni. Dopo una attenta disamina della questione che ci veniva posta, il nostro Studio si è impegnato con l'obiettivo di far sospendere tale procedura esecutiva (al fine di renderla inefficace), così come stabilito, peraltro, dall'art. 4 D.L. n.137/20 in materia di misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo cui "è inefficace ogni procedura esecutiva e il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Ciononostante, l'interpretazione di tale disposizione non si è presentata affatto agevole; tant'è che in prima battuta il Tribunale adito aveva sospeso la sola vendita dell'abitazione principale ritenendo valido il pignoramento, tuttavia, l'attività professionale svolta in ordine a tale vicenda è stata scrupolosa ma soprattutto efficace, tale da evitare, in un periodo così particolare, che agli esecutati venissero posti in vendita i loro beni, anche quelli non facente parte della loro abitazione principale. In effetti, dalle tempistiche emerge che la procedura contestata risulta iscritta a ruolo in data 20/11/2020, pertanto rientra perfettamente nel periodo ivi indicato dall'assunto. Ebbene, l'istanza di sospensione del provvedimento è stata accolta dal Giudice, in aggiunta alla condanna del creditore procedente a rimborsare alla parte opponente le spese della lite. Anche questa pronuncia conferma che è sempre necessario sottoporre tali questioni a professionisti esperti in materia. Per info: https://www.studiolegaledmg.it