Il nostro Studio ottiene un provvedimento positivo in un procedimento di opposizione a Decreto Ingiuntivo emesso a favore di una NPL cessionaria di un credito Bancario. Tale decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale di Bologna senza la produzione del contratto di cessione del credito stipulato tra il "cedente" e il "cessionario". Tuttavia, nel corso del predetto giudizio patrocinato da parte del nostro Studio venivano eccepite varie irregolarità contrattuali, tra cui una fondamentale, ossia la carenza di legittimazione attiva della società "cessionaria" e la contestuale mancata titolarità del credito per non aver prodotto come allegato il contratto della cessione del credito. Durante il giudizio, appunto, veniva evidenziato come parte opposta non produceva tale contratto e non dimostrava la sua legittimazione attiva a promuovere il giudizio. Sul punto, si è orientata anche la giurisprudenza di legittimità, con le sentenze, Cassazione Civile, Sez. I, n. 4116/2016 e Cassazione Civile, Sez. I, n. 10518/2016, nelle quali gli Ermellini hanno rilevato che la banca Cessionaria "ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione". Evidentemente se ciò non avvenisse, la cessionaria è ritenuta soggetto non legittimato a stare in giudizio. Ebbene, su nostra richiesta nell'interesse di parte opponente, il Giudice del Tribunale di Bologna accoglieva l'istanza e disponeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di cessione del credito in blocco acquistato dalla Società di recupero crediti. In ossequio al provvedimento emesso, sarà onere della creditrice "cessionaria" dimostrare la sussistenza della legittimazione attiva nel suddetto procedimento, depositano il contratto di cessione del credito. Anche questo provvedimento, in accoglimento dell'istanza da noi formulate, conferma che é sempre necessario sottoporre le questioni bancarie a professionisti esperti di questo settore. Per info: https://www.studiolegaledmg.it