La Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 9198 del 19 maggio 2020 afferma che il correntista, anche in sede giudiziaria, può chiedere alla Banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto, ai sensi dell'art. 119, comma 4 del Testo Unico Bancario. Questo rilievo, non ne circoscrive l'applicazione alla sola fase stragiudiziale, ai sensi dell'art 118 TUB, del rapporto correntista-banca, ma al contrario proprio nel giudizio vede affermato il proprio scopo. Ed è per questo motivo, che si afferma in sentenza, come già affermato precedentemente, che il correntista ha il diritto di chiedere alla banca di fornire la documentazione attraverso qualsiasi mezzo si mostri idoneo allo scopo. Cosicchè, l'ordine di esibizione dell'art. 210 C.p.c. non è uno strumento alternativo rispetto a quello delineato dall'art. 119, comma 4, TUB, perché il primo opera sul piano del processo e costituisce il mezzo attraverso il quale il diritto sancito dal secondo potrebbe esplicarsi, mentre il secondo conferisce un diritto e rileva perciò sul piano del rapporto tra banca e correntista regolato dal diritto sostanziale. In corso di giudizio, se la Banca rende il conto in modo lacunoso e incompleto, inidoneo a compiere gli oneri a suo carico, il Giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile.