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#DEBITO #BANCARIO: #Decreto ingiuntivo infondato. #Banca condannata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Con la recente sentenza del 6.10.2020, il Tribunale di Vicenza ha condannato la BCC Veneto per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., c.d. "lite temeraria", per aver azionato un decreto ingiuntivo nei confronti di una società edile del Veneto e dei suoi fideiussori di circa € 87.000,00, derivante dall'asserito saldo debitore di un conto corrente. Nonostante la Banca avesse ottenuto, in corso di rapporto, ipoteche volontarie per un valore notevolmente superiore alla asserita esposizione, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, iscrisse ipoteca giudiziale su tutti gli immobili di proprietà dei garanti. L'impresa Veneta e i fideiussori si opposero all'ingiunzione e, in corso di causa, venne espletata CTU sul rapporto di conto corrente che portò ad un saldo positivo, ossia a favore della correntista, per € 276.485,40 (€ 336.798,64 comprensivo degli interessi attivi). Ad aggravare il tutto, vi fu la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia, che comportò l'effetto domino con gli altri istituti di credito, i quali a loro volta risolsero i rapporti con la società e che determinò altresì l'impossibilità di accesso al credito, sia per la società che per i garanti. Oltre a ciò, il Tribunale ha accertato l'illegittima pratica anatocistica e il difetto probatorio di mancata produzione di tutta la serie iniziale degli estratti conto, che ha comportato il ricalcolo al c.d. "saldo zero". Secondo il Tribunale veneto, la Banca, in quanto "operatore professionale", avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che l'azione giudiziale che stava per promuovere si palesava quale del tutto temeraria, sia con riferimento al materiale probatorio e sia con riferimento alle nullità contrattuali. Il Tribunale ha quindi rilevato come la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia e l'iscrizione di plurime ipoteche giudiziali per un debito "che si è rivelato palesemente insussistente", abbiano ingiustamente aggravato la posizione della società e dei fideiussori.