La Corte di Cassazione, con l'ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, n. 23192, ha ribadito un importante principio in tema di calcolo dell'usura contrattuale: "è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l.n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perchè non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso" (Cass. Ord. 5598/17; con principio già affermato da Cass 14899/2000).
Tale pronuncia, che si pone in continuità con altre recenti sentenze, accoglie definitivamente la tesi della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora, fino ad oggi ritenuta errata da molti Tribunali.
Pertanto ai fini del controllo del superamento del limite imposto dalla legge oggi sarà più semplice accertare l'usura contrattuale, con conseguente gratuità del mutuo e riottenimento di tutte le somme indebitamente versate nel tempo a titolo di interessi.