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#DEBITO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - #EQUITALIA accertamento nullo se firmato digitalmente ma notificato tramite servizio postale.

E' nullo l'avviso di accertamento firmato digitalmente ma notificato a mezzo del servizio postale. A questa conclusione è giunta la Commissione Tributaria della Campania, con sentenza n. 3848/26 del 7 maggio 2019, conformandosi ad alcune precedenti pronunce di altre Commissioni sul punto (CTP Treviso n. 55/2018, CTP Vicenza n. 74/2018, CTP Pescara n. 926/2017) I giudici spiegano che, in presenza di una sottoscrizione digitale e non di firma autografa l'atto notificato in modalità cartacea tramite posta ordinaria è da ritenersi privo di sottoscrizione e, dunque, nullo. Pertanto, l'avviso di accertamento se firmato digitalmente deve essere inviato, secondo quanto previsto dal CAD, tramite pec in un formato specifico. Anche questa pronuncia dimostra some sia sempre necessario effettuare i dovuti controlli prima di pagare un debito tributario, in quanto molto spesso sussistono vizi e nullità che possono inficiare la dovutezza della somma richiesta da parte dell'ente riscossore.