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#DEBITO AGENZIA #ENTRATE #RISCOSSIONE: Prescrizione quinquennale dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA)

Ancora un volta vengono confermate le nostre tesi in ordine alla prescrizione quinquennale dei tributi, che tante volte hanno dato ragione ai nostri clienti, la Commissione Tributaria Regionale Piemonte, lo ha fatto con sentenza dell'11/02/2020 n.183/3 Le pretese della PA si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, qualora l'esistenza del credito non sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato o con decreto ingiuntivo. Con la sentenza in esame i giudici della CTR Piemonte, in riforma della sentenza di primo grado, accolgono l'appello del contribuente con il quale quest'ultimo eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito erariale poiché, dalla notifica delle cartelle esattoriali non impugnate e la data di notifica delle relative intimazioni di pagamento, è decorso il termine dei cinque anni senza alcun atto interruttivo del credito da parte dell'Ente impositore. Nello specifico, i giudici richiamano la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 con la quale le sezioni unite della Cassazione affermano che le pretese della PA si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, qualora l'esistenza del credito non sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato o con decreto ingiuntivo. Quindi prima di procedere con il pagamento di quanto preteso dall'ente di riscossione è bene dar luogo ad una verifica della pretesa creditizia al fine di poter capire se ci fosse la possibilità di abbattere concretamente il debito.