La Commissione Tributaria Regionale citata con provvedimento del 16 aprile 2021 ha sospeso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di Bologna la quale, a sua volta, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal nostro studio per cartelle ammontanti ad valore complessivo di euro 200.000,00 circa, i vizi riscontrati erano la mancata notifica, la prescrizione delle cartelle esattoriali, ed altri vizi, all'esito del giudizio di primo grado residuava ancora un debito di € 95.000,00. La CTR dell'Emilia Romagna ha viceversa ritenuto di aderire a tutte le difese presentate dal nostro studio rilevando, preliminarmente, che dall'esecuzione della sentenza emessa in primo grado sarebbe potuto derivato un grave pregiudizio a danno del contribuente alla luce del notevole importo residuo richiesto. La sospensione veniva disposta anche sulla base del sommario esame delle ragioni da noi esposte che la Commissione ha ritenuto fondate. Infatti, è stata rilevata la mancata notifica delle cartelle all'indirizzo di residenza del contribuente in quanto le stesse venivano notificate al precedente indirizzo in Italia, nonostante lo stesso, durante tale periodo, fosse invece residente all'estero; inoltre, veniva rilevata la prescrizione quinquennale delle suddette cartelle esattoriali. Anche alla luce di questo provvedimento, consigliamo sempre di verificare l'effettiva dovutezza delle somme pretese dall'agente della riscossione, sottoponendo la questione a professionisti che si occupano in modo specifico della materia. La nostra esperienza sul campo, comprovata dai provvedimenti ottenuti frequentemente, ci fa ritenere che il debito, molto spesso è abbattibile per una percentuale rilevante. Per info: https://www.studiolegaledmg.it