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#DEBITO #AGENZIA ENTRATE #RISCOSSIONE: E' possibile la prosecuzione del processo tributario solo per le somme non rottamate

La #rottamazione non preclude la prosecuzione del giudizio tributario per le somme non definite in maniera agevolata, qualora vi sia l'interesse delle parti a proseguire la controversia limitatamente alla parte di pretesa non definita. La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia con sentenza n 645/1/19 ha, infatti, spiegato che, con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura, il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno, però, non corrisponde alla rinuncia al ricorso di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 546 del 1992 poiché il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere solo nel momento in cui il carico definito efficacemente, attraverso l'integrale pagamento del dovuto per la definizione agevolata, riguardi l'intera pretesa oggetto della controversia. Quindi nel caso in cui il #contribuente che abbia presentato istanza per definizione agevolata (rottamazione) ed abbia successivamente deciso di contestare le somme richieste perché accortosi della non dovutezza della stesse potrà proporre ricorso al fine di far valere i propri diritti.

Per questo motivo diciamo sempre ai nostri clienti di controllare se effettivamente quello che viene richiesto in pagamento sia effettivamnte dovuto, molto spesso si possono #risparmiare somme notevoli.