La Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 2963 del 1 febbraio scorso, in conformità al consolidato orientamento in materia di condanna al pagamento delle spese processuali (cfr. Cass. Ord. n. 16470/2018; Cass. n. 6279/2012) ha sancito che l'amministrazione finanziaria deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'articolo 15 D.Lgs. 546/1992, qualora proceda alla trasmissione dell'ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate dal contribuente e al relativo rimborso, soltanto dopo la infruttuosa formale messa in mora e la conseguente attivazione del giudizio di ottemperanza. La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa all'Irap, che veniva annullata dalla Commissione Tributaria regionale del Lazio, la quale condannava AER al rimborso delle imposte indebitamente versate dal contribuente. Tuttavia, stante l'inerzia dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente si vedeva costretto a proporre giudizio di ottemperanza di tale sentenza, al fine di ottenere il rimborso delle imposte indebitamente versate. Nelle more di tale giudizio, l'Agenzia delle Entrate provvedeva al rimborso, pagando anche i relativi interessi e la suddetta CTR dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese di giudizio. Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione il contribuente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la CTR del Lazio avrebbe errato nel disporre la compensazione delle spese di lite. Ebbene, la Corte di Cassazione, in totale accoglimento del ricorso promosso, ha evidenziato come risultasse pacifico che l'amministrazione finanziaria si era resa inadempiente all'obbligo restitutorio in favore del contribuente delle somme indebitamente versate da quest'ultimo a titolo di Irap. Infatti, solo nel corso del giudizio di ottemperanza, essa aveva provveduto a rimborsare il contribuente, sicché non vi era alcun dubbio che sussistesse una soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate. Dunque, essendo il pagamento avvenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, a seguito della infruttuosa formale messa in mora, non può ravvisarsi alcuna forma di soccombenza reciproca che possa giustificare la compensazione delle spese di lite. Sulla base di quanto sopra, pertanto, il ricorso del contribuente è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio.