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DEBITO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: Agenzia Entrate ed Ente Riscossore risarciscono il danno in solido al Contribuente per illegittima iscrizione ipotecaria

E' proprio la Corte di Cassazione con Ordinanza recentissima, la n. 4558 del 15 febbraio 2019, a stabilire che il Contribuente debba essere risarcito sia da Agenzia delle Entrate che dall'Ente Riscossore, quindi Agenzia Entrate Riscossione, per tutti i danni subiti nel caso di illegittima iscrizione di ipoteca o di ritardo nella cancellazione della stessa.

 

Nel caso in esame ad una società s.r.l. era stata notificata una cartella di pagamento poi annullata dinanzi alla Commissione Tributaria competente che aveva comportato uno sgravio della posizione debitoria della società nei confronti di Agenzia Entrate.

 

Nelle more, però, l'Ente riscossore aveva iscritto ipoteca in quanto Agenzia delle Entrate aveva comunicato in ritardo l'avvenuto sgravio.
Nel giudizio di primo grado veniva condannato l'Ente Riscossore a pagare al Contribuente la somma di euro 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno, ed in appello, viceversa, i giudici ritenevano che fosse esclusiva responsabilità di Agenzia delle Entrate.

 

Per la Corte di Cassazione, invece, esiste una responsabilità in solido sia di Agenzia Entrate che dell'Ente della Riscossione nei confronti del Contribuente che abbia subito un'illegittima iscrizione d'ipoteca che potrà vedersi così tutelato dai provvedimenti restrittivi del proprio patrimonio (come ipoteche o fermi) inerenti a pretese tributarie inesistenti!