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#DEBITO #AGENZIA DELLE ENTRATE: Nulla la cartella notificata al liquidatore di società di capitali.

Con la recentissima pronuncia del 19.11.2019 la Corte di Cassazione Civile- Sez. Trib- mediante la sentenza n. 29969/2019 ha stabilito che " La cartella di pagamento emessa per debiti fiscali nei confronti di una società di capitali estinta e notificata al liquidatore in proprio è nulla se non riguarda un debito relativo alla carica rivestita dal liquidatore". Pertanto è stato confermato l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1720/2019 per cui si ribadiva che "In tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, trova la sua fonte in un'obbligazione civile propria "ex lege" in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese". L'esperienza pluriennale ed il costante aggiornamento ci permettono sempre di trovare la soluzione migliore per ogni controversia in ambito #tributario.