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DEBITO AGENZIA DELLE ENTRATE: NULLA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA FATTA A PERSONA DIVERSA DAL CONTRIBUENTE

La notifica di una cartella di pagamento consegnata ad un soggetto diverso dal destinatario è nulla "in caso di omessa spedizione della raccomandata informativa". (Cassazione Civ.n° 1699/ 2019; CTR Toscana n. 1783) A tal proposito la Commissione ha chiarito che "laddove il plico venga consegnato a persona diversa dal destinatario l'omessa spedizione della raccomandata informativa prevista ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. B-bis del D.P.R. N° 600/73, non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario e/o messo che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario", con l'effetto immediato di liberare il debitore da ogni pretesa creditoria. Nel caso di specie le cartelle in esame erano state consegnate dal messo alla madre del contribuente. Pertanto nell'ipotesi in cui delle cartelle siano state consegnate a familiari o persino a soggetti totalmente estranei al contribuente (ad es. Il portiere del palazzo) occorre verificare se successivamente all'accaduto sia stata inviata "nei vostri confronti", in qualità di contribuenti, la succitata raccomandata informativa. Qualora ciò non fosse accaduto la notifica effettuata da Agenzia delle Entrate "nei vostri confrontì" con molta probabilità potrà rivelarsi nulla. Per questi motivi l'analisi delle proprie cartelle può risultare sempre fondamentale e determinante ai fini della propria posizione debitoria. Lo Studio Legale Di Maso specializzato in tematica tributaria potrà guidarvi nella scelta migliore.