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#DEBITO #AGENZIA DELLE ENTRATE: #Fermo amministrativo, il vizio parziale di una sola #cartella esattoriale travolge l'intero atto.

Con sentenza n. 111/2020 il Tribunale di Frosinone, respingendo l'impugnazione promossa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha sancito l'invalidità di una delle cartelle esattoriali su cui è fondato il preavviso di fermo facendo venir meno l'intero atto nella propria legittimità. Nel corso del giudizio di primo grado il contribuente aveva proposto opposizione avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa all'epoca da Equitalia Sud, quale agente della riscossione, in forza di tre cartelle di pagamento. Dalle risultanze probatorie depositate in atti, è emerso come alcuni crediti sottesi al preavviso di fermo erano stati dichiarati nulli ovvero annullati, per cui avevano perso la loro efficacia di titoli esecutivi. Pertanto, la parziale invalidità di due cartelle di pagamento ha comportato l'annullamento integrale di tutto il provvedimento esattoriale. Come si legge nella sentenza esaminata, il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dei giudici tributari, richiamata anche dal Giudice di prime cure, secondo i quali "considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza" (cfr. Comm. Trib. Milano sent. n. 3958/35/2016).