

La Corte di Cassazione, in riferimento al ricorso proposto dal legale rappresentante di una società condannato per il reato di omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione presentata, di cui all'art. 10-ter d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74, ha ribadito che la fattispecie è punita a titolo di dolo generico. Non potendosi invocare la crisi di liquidità per escludere la colpevolezza, negando, altresì, l'applicazione del principio del ne bis in idem convenzionale al caso di specie. Così, Cassazione penale, Sez. III, sentenza 2 luglio 2019, n. 28573 ha annullato la sentenza impugnata, in riferimento alla sussistenza delle condizioni applicative della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, C.p., per particolare tenuità del fatto, in riferimento alla insussistenza del requisito dell'abitualità del fatto. Quindi si è accertato che l'episodio è stato occasionale e che l'entità della somma non versata non fosse rilevante.