
La questione giuridica rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione è sorta a seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 L.F., nella parte in cui stabilisce che la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle pene accessorie interdittive ivi previste «per la durata di dieci anni» anziché «fino a dieci anni». In merito, la Cass., Sez. Unite, Sent. 28 febbraio 2019, n. 28910, afferma il principio di diritto in base al quale le pene accessorie previste dall'art. 216 L.F., così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto da Giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 del Codice Penale.