La procedura degli accordi di ristrutturazione, facente parte del "concordato preventivo", è stata introdotta nell'ordinamento dal d.l. 14/03/2005, n. 35.
L'art. 182-bis attribuisce all'imprenditore in stato di crisi, la facoltà di domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso.L'accordo viene pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia sin dal giorno della pubblicazione.
Questa procedura garantisce la continuità aziendale e permette l'accesso al credito evitando gli effetti negativi derivanti dalle altre procedure concorsuali.