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DEBITI CHE GENERANO REATI TRIBUTARI: Niente confisca se il debito con il Fisco è estinto

La Cassazione Penale, sez. III, con sentenza 13/07/2018 n. 32213 chiarisce che in presenza di reati tributari non si può procedere alla confisca nè al sequestro di quegli importi che l'indagato/imputato, in qualità di contribuente, si sia impegnato a versare all'erario, ed è irrilevante qualsivoglia difformità tra il calcolo degli importi dovuti effettuato dall'Agenzia delle Entrate e quello eseguito dall'Autorità Giudiziaria.

 

Tale pronuncia scaturisce da un procedimento penale avviato per dichiarazione fraudolenta dove veniva disposto il sequestro ai fini della confisca, in riferimento alle somme ritenute profitto del suddetto reato.

 

Così come disposto dall'art.12-bis, comma 2 D.Lgs n. 74/2000 si deduce che, a maggior ragione, non potrà esservi alcuna confisca qualora, come nella vicenda in esame, il soggetto indagato abbia già versato le somme oggetto di evasione, nonché i relativi interessi e finanche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa.