Il direttore generale ricopre una posizione assimilabile a quella degli amministratori; pertanto risponde per i reati fallimentari ai sensi dell'art. 223 Legge Fallimentare.
E' il principio ribadito dalla Cassazione Penale nella Sentenza n. 39449 depositata lo scorso 3 settembre.
Il caso coinvolge il direttore generale di un Consorzio tra società di capitali che veniva condannato per reati connessi al fallimento dell'ente: veniva, infatti, ritenuto responsabile per aver distratto e dissipato varie somme, così cagionando, o concorrendo a cagionare, il dissesto societario mediante falso in bilancio e, in seguito, il fallimento della società per effetto di operazioni dolose.
Secondo il ricorrente, egli si sarebbe limitato ad eseguire le direttive del CDA, ma la Suprema Corte ritiene tale rilievo privo di pregio; infatti in vista del ruolo apicale egli è tenuto al rispetto delle leggi e dello statuto al pari degli amministratori.