In tema di rapporto di conto corrente bancario, la mancata produzione di alcuni estratti conto da parte del correntista che agisce in ripetizione non preclude la ricostruzione dello stesso rapporto (Cass. n. 23852/2020) e le lacune probatorie non possono che essere considerate a discapito degli interessi della parte attrice in ripetizione e non c'è dubbio, d'altro canto, che lo svolgimento del rapporto di conto corrente possa essere anche solo parzialmente ricostruito ed essere ugualmente oggetto di decisione nei limiti in cui, appunto, effettivamente ricostruito (Cass. n. 11543/2019) In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale