

#CRISI DI IMPRESA – #LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: Il Tribunale di Bologna – Composizione Collegiale – assolve l'imputato dai reati di bancarotta fraudolenta. La multidisciplinarità ci ha permesso, ancora una volta, di ottenere un'assoluzione dal contestato reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Infatti la competenza acquisita nella gestione del debito e della crisi di impresa ci ha permesso di assistere, anche in sede penale, un imprenditore, il quale è fallito dopo aver fatto di tutto per salvaguardare l'occupazione di oltre 20 dipendenti e la continuità aziendale. Dall'analisi della richiesta di rinvio a giudizio emerge che l'imputato era stato chiamato a rispondere di gravi ipotesi di reato. Nello specifico, le contestazioni riguardavano: 1. Bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, co. 1 n. 1, e 223 Legge Fallimentare), per essersi auto-attribuito compensi e rimborsi spese per un ammontare complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro tra il 2010 e il 2015. 2. Bancarotta da operazioni dolose (art. 223, co. 2 n. 2 Legge Fallimentare), per aver causato il fallimento attraverso il sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, che ha portato a un aumento esponenziale del passivo societario. 3. Bancarotta per essersi astenuto nella richiesta tempestiva della dichiarazione liquidazione giudiziale. A fronte di un quadro accusatorio così grave, il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 17 febbraio 2026 attesta il raggiungimento del miglior risultato processuale possibile per l'imputato Il Collegio ha infatti deliberato come segue: • Assoluzione dal capo 1) con la formula "perché il fatto non sussiste": Questa formula assolutoria piena indica che la difesa è riuscita a dimostrare l'insussistenza stessa della condotta distrattiva contestata. • Assoluzione dal capo 2) con la formula "perché il fatto non costituisce reato": Anche in questo caso si tratta di un'assoluzione nel merito, che implica che la condotta dell'imputato (il mancato pagamento dei debiti fiscali e previdenziali) è stata ritenuta priva degli elementi costitutivi del reato di bancarotta da operazioni dolose, verosimilmente per l'assenza del dolo specifico o del nesso causale con il dissesto. • Declaratoria di non doversi procedere per il capo 3) per intervenuta prescrizione: Per l'ultima imputazione, vi è stata la pronuncia di estinzione del reato, che comunque evita una condanna. In sintesi, la strategia difensiva ha portato a un esito eccezionalmente favorevole, ottenendo due assoluzioni con le formule più ampie previste dal codice di procedura penale per le accuse più gravi e la chiusura del procedimento per prescrizione per la restante accusa. Ciò ha permesso al cliente di evitare integralmente le severe conseguenze penali e accessorie previste per i reati di bancarotta fraudolenta. Per info: https://www.studiolegaledmg.it