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#CRISI #D'IMPRESA: Insolvenza prospettica, crisi e insolvenza, distinzione e criteri di valutazione

Nell'indagine del tema dell'insolvenza prospettica, va tenuto presente che le procedure vanno intese non per porre rimedio ex post a situazioni dannose, come ad esempio accade con le azioni revocatorie, bensì alla luce della loro evoluzione imposta dalle direttive europee, come strumenti di emersione tempestiva della crisi con lo scopo di ridurre al minimo l'impatto della stessa ed il pregiudizio delle ragioni creditorie. Se è vero che la irreversibilità della crisi consiste in una previsione negativa sulla possibilità che i creditori possano trovare integrale soddisfazione, esiste tuttavia una zona grigia, una fase in cui la crisi non si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, così che, in questa ipotesi, diviene importante capire quando si è di fronte alla c.d. insolvenza prospettica o ad una vera e propria crisi più o meno grave, tenendo presente che l'insolvenza prospettica non può che essere legata ad un orizzonte temporale molto contenuto, perché quanto più la prognosi è lontana nel tempo, tanto più si possono inserire nel meccanismo imprenditoriale fattori nuovi ed imprevedibili. Al riguardo può essere utile ricordare che nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020, l'insolvenza prospettica assume rilevanza come situazione di pericolo che giustifica la segnalazione interna affidata all'organo di controllo o quella esterna affidata ai grandi creditori istituzionali; tuttavia, il rilievo dato a tale condizione dell'impresa nell'ambito delle misure di allerta ha lo scopo di adottare strumenti di prevenzione dell'insolvenza e non certo quello di consentire una indiscriminata declaratoria di fallimento di tutti le imprese che, in una prospettiva anche abbastanza prossima (sei mesi appunto), potrebbero non essere in grado di far fronte alle scadenze dei propri debiti. Per tale ragione, il concetto di insolvenza prospettica deve essere declinato nella fattispecie concreta con la necessaria prudenza, tenendo di volta in volta conto della situazione dell'impresa e della sua eventuale complessità. (Tribunale Milano, 03 Ottobre 2019). Il nostro studio da anni si occupa di gestione della crisi di impresa e della ristrutturazione del debito