Studio Legale Bologna
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CREDITI FALLIMENTARI: lo studio legale Di Maso ottiene l'ammissione al passivo fallimentare per un credito ultra tardivo

Lo studio legale Di Maso ha recentemente ottenuto nella procedura Reg.Fall.n. 206/2015 - Tribunale di Bologna l'ammissione al passivo fallimentare di un credito insinuato dopo il termine annuale previsto dalla Legge Fallimentare.

 

L'art. 101 della Legge prevede, infatti, la possibilità di presentare domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili sino a 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

 

Nel caso di specie, l'istanza veniva depositata oltre il termine suddetto, ed il Curatore Fallimentare riteneva la stessa inammissibile.

 

Dinanzi al Giudice, però, lo Studio argomentava sulla piena ammissibilità del credito poichè sorto successivamente alla dichiarazione del fallimento in oggetto, configurandosi, pertanto, come credito sopravvenuto e, per questo motivo, non soggetto alla decadenza del termine annuale.

 

Credito sopravvenuto in quanto relativo ad un verbale di conciliazione intervenuto tra la società fallita e l'ex-dipendente nel corso di una controversia promossa contro la fallita.
Se pur la causa veniva instaurata prima della dichiarazione di fallimento, il sorgere del credito, ossia materialmente della somma di denaro, avveniva solo e soltanto al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione, avendo le parti espressamente dato atto della natura di transazione generale e novativa dell'accordo conciliativo.
Con la cd. Novazione, infatti, sorge in capo alle parti una nuova obbligazione, che nel caso in esame si traduceva nell'obbligazione per la fallita di corrispondere la somma convenuta.

 

Il Giudice competente, pertanto, ammetteva il credito accogliendo la tesi dello Studio circa la mancata applicazione del limite temporale di cui all'art. 101 L.F. nell'insinuazione al passivo per i crediti sorti dopo il fallimento.