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#CONTRIBUTI-INPS - NON DOVUTEZZA: Il Tribunale di Bolzano condivide le nostre tesi e sospende l'esecutività dell'avviso INPS notificato alla nostra cliente amministratore e socia di società di capitali.

L'INPS di Bolzano ha ingiustamente preteso il pagamento dei contributi calcolati a carico di una nostra cliente sia sul reddito derivante da attività di amministratore che sulla quota di utili derivanti dalla qualifica di mero socio di altra di capitali. Ebbene, dopo aver esposto il problema all'INPS, in via bonaria, nulla ottenendo, siamo stati costretti a rivolgerci al compente Tribunale di Bolzano, a seguito di un ricorso ex art. 414 cpc da noi presentato, grazie al quale è stato sospeso l'avviso di addebito notificato dall'INPS sede di Bolzano, in quanto ravvisabili profili di fondatezza rispetto alla prospettazione da noi effettuata e rilevando, inoltre, la presenza del pregiudizio che il provvedimento dell'INPS avrebbe generato in capo alla nostra cliente. Nello specifico la cliente coinvolta, socia al 50% e legale rappresentante di una Società di capitali, versa contributi sulla base del reddito prodotto e dunque, ivi svolge un'attività lavorativa; tuttavia è (anche) socia solo ed esclusivamente di capitale al 50% di altra Società per cui dunque non svolge alcuna prestazione lavorativa. Cionostante l'INPS notificava alla ricorrente avviso di addebito con il quale le si chiedeva, erroneamente, il versamento di maggiori oneri contributivi; emergeva, indubbiamente, la sommatoria effettuata dall'INPS. Nello specifico, aveva sommato al reddito prodotto dalla Società per cui presta attività lavorativa anche il reddito prodotto dall'altra Società seppur la ricorrente rivesta all'interno di quest'ultima la mera posizione di socia di capitale senza prestare alcuna attività lavorativa. Pertanto, a seguito di una serie di valutazioni effettuate, in difesa della nostra cliente, il Giudice rinveniva dei profili di illegittimità e infondatezza dell'avviso di addebito notificato dall'INPS e pertanto la sussistenza di gravi motivi atti a giustificare la sospensione di ogni effetto relativo a tale comunicazione di debito; decisione che, certamente, costituisce un traguardo per noi e per la nostra assistita, esonerandola dal peso che un titolo esecutivo, che avrebbe potuto generare un danno al soggetto destinatario. Per info: https://www.studiolegaledmg.it