

Nei rapporti bancari , gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall' art. 2 della legge n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta #usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell' art. 1815 , comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. Tribunale Rimini Sez. Unica, Sent., 11/12/2019