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CARTELLE EQUITALIA: NULLE SE L'ESATTORE NON NE PROVA IL CONTENUTO E L'AVVENUTA NOTIFICA

"Spetta al mittente dimostrare il contenuto della raccomandata e a questa regola non può sottrarsi Equitalia quando ha inviato la cartella di pagamento per posta e il contribuente contesta di averla ricevuta. E' onere del mittente (Equitalia) del plico raccomandato di fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto. In mancanza di tale elemento, il presupposto dell'avvenuta notifica della cartella viene meno e quindi la notifica è nulla. Quindi, le notifiche da parte della società di riscossione sono legittime, ma cadono se in giudizio essa non prova il contenuto della raccomandata".

Questa è quanto ha sancito la Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2015, n. 9533.

Il contribuente si lamentava del fatto che il giudicante del merito avesse omesso di considerare che "pur essendo in presenza di una relata di notifica da parte dell'Ufficiale della riscossione....nessun valido documento è stato prodotto da Equitalia dal quale possa per tabulas affermarsi che la suddetta relata di notifica si riferisca ad una determinata cartella di pagamento", appunto perchè la relata non costituisce prova dell'effettivo contenuto della cartella di pagamento notificata, della quale cartella Equitalia non aveva prodotto la copia in suo possesso. D'altronde, non poteva sostenersi che l'avviso di ricevimento della raccomandata attestante una notifica ex art. 140 c.p.c., effettuata a novembre 2007 sia attinente alla relata della notifica effettuata il mese precedente, atteso che nella stessa relata non era riportato il numero della raccomandata, nè il riferimento al ricorrente, ma anzi un indirizzo di notifica diverso da quello del ricorrente medesimo.

Ciò che mette conto comunque di evidenziare è che - quale che sia il caso - l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l'efficacia, nella specie di causa, appunto Equitalia (tanto che, infatti, la legge impone ad Equitalia la conservazione quinquennale della cartella o della ricevuta di notifica, in relazione a quale delle diverse procedure sia stata prescelta).
Nel caso in oggetto l'avviso di ricevimento della raccomandata (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono, attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata.
In ogni caso, sarebbe stato comunque onere del mittente fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicchè, in difetto di ciò, il presupposto dell'avvenuta notifica della cartella non avrebbe di certo potuto considerarsi raggiunto (in termini si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24031 del 10/11/2006).

In conseguenza di ciò, tutte le cartelle dovranno essere annullate.