La Corte di Cassazione sez. III, con sentenza del 26 Maggio 2020, n. 9862 ha stabilito che la clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione. Quindi anche quando si è obbligati in forza di fideiussione sottoscritta e sempre necessario valutare correttamente la portata della clausola che rende coobligati garante e garantito, il tutto al fine di evitare che si possa subire le conseguenze negative di fideiussioni prestate anni prima e delle quale molto spesso ci si dimentica.