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#Bancario #Mercati-Finanziari: La Banca ha l'obbligo di segnalare al cliente la non adeguatezza della operazione "per dimensione"

La recentissima sentenza n. 1811/2020, pubblicata il 25 settembre 2020, emanata dalla Corte di Appello di Firenze ha stabilito che può ravvisarsi nei confronti dell'istituto di credito una vera e propria presunzione di colpa qualora abbia omesso di comunicare al cliente la non adeguatezza dell'operazione che si accinge a compiere rispetto alla sua situazione finanziaria. Specificatamente la Corte ha precisato che "L'Istituto di credito ha l'obbligo di segnalare:la rischiosità del prodotto finanziario offerto; la precisa individuazione del soggetto emittente; il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; situazioni cd. di "grey market"; l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente. La non adeguatezza dell'operazione, deve essere valutata in base ad oggetto, tipologia, frequenza e dimensione". Inoltre, a tal proposito, l'Ecc.ma Corte adita ha chiarito che la violazione dell'obbligo informativo previsto a beneficio del cliente determina in capo all'istituto di credito "una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario".