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#Banca #Usura #Onnicomprensività delle voci di costo del credito

La Corte d'Appello di Lecco con provvedimento del 16 Marzo 2020 ha confermato la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, impone la subordinazione all'art. 644 c.p. delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d'Italia. Quindi ai fini dell'accertamento dell'usura, vale l'impostazione "onnicomprensiva" per la rilevanza delle voci economiche da considerare; unico criterio ammesso dal comma 5 dell'art. 644 c.p., con il limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito. L'esclusione delle spese di assicurazione, prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia in vigore sino a gennaio 2010, contrasta con il disposto dell'art. 644 c.p., anche se tali spese derivano dall'adempimento di obblighi di legge. Quindi ancora una volta è confermata la circostanza che ai fini della determinazione dell'usura debbano prevalere le norme penali e civili ai fini del calcolo del TEG e non le istruzioni di banca d'Italia le quali non hanno valore normativo.