Capita spesso che il proprio debito a sofferenza - stipulato con il proprio Istituto di Credito-venga ceduto dalla Banca a società di recupero crediti. In tal caso quest'ultime avviano attività di recupero nei confronti del debitore ottenendo nei riguardi di quest'ultimo un'ingiunzione di pagamento, allo scopo di munirsi di un titolo idoneo ad avviare attività esecutiva contro i suoi beni. Difatti è quanto accaduto al nostro assistito il quale veniva ingiunto dalla cessionaria di una somma corrispondente ad € 200.000,00. Tuttavia quando si verifica una cessione del proprio credito – in forza di un'operazione di cartolarizzazione – è bene sapere che la cessionaria dovrà essere in grado di provare che all'interno di quella operazione rientri con esattezza il credito vantato nei riguardi del debitore. Nel caso di specie le difese svolte dallo studio in sede di opposizione - evidenziavano la mancanza della titolarità del credito unitamente alla carenza di legittimazione attiva - sulla base delle seguenti argomentazioni "per il solo tramite dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non vi sarebbe prova del fatto che i crediti ad oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo siano ricompresi fra quelli enunciati all'interno dell'avviso di cessione". Per questi motivi Il Giudice accoglieva le nostre difese disponendo quanto di seguito "ritenuto che tale eccezione appare formulata in modo specifico – esaminati i documenti prodotti – non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto". Grazie alla pronuncia in esame - il nostro assistito ha bloccato il rischio imminente di subire un procedimento esecutivo – con la conseguenza di patire lo spossessamento dei propri beni mobili o immobili . Così facendo la Banca non potrà agire sui beni del debitore fino alla completa definizione del processo. Tuttavia la Sentenza potrà confermare verosimilmente le ragioni dell'assistito il quale in astratto potrebbe risultare anche vittorioso. Per info: https://www.studiolegaledmg.it