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#BANCHE NON AMMISSIBILE L'AZIONE REVOCATORIA PROMOSSA PER DEBITO DERIVANTE DA FIDEIUSSIONE REDATTO CON SCHEMA #ABI: Il Tribunale di Brescia ha dichiarato l'estinzione della obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. con liberazione del fideiussore, dichiarando inammissibile l'azione revocatoria promossa dalla BANCA.

La Banca d'Italia mediante il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha espresso chiaramente un parere negativo (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8) riguardo allo schema contrattuale uniforme predisposto dall'associazione bancaria italiana A.B.I. avente ad oggetto uno schema di fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie. A tal proposto l'art. 6 merita una riflessione giuridica a sé stante poiché in armonia a quanto si evince dal contenuto dello stesso la Banca agisce in deroga ad una norma imperativa di legge ("i diritti derivanti dalla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato") con l'effetto di originare determinate conseguenze tangibili "ad substantiam" sulla validità dello stesso vincolo fideiussorio. Ciò in quanto l'art. 1957 c.c. , comma 1, non a caso rubricato come "scadenza dell'obbligazione principale", dispone che "Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate". Laddove, invece, fosse spirato il termine dei sei mesi decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione contratta dal debitore principale, stabilito in seno all'art. 1957 c.c., senza che il creditore abbia attivato una tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso dovrà essere rilevata l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria e dunque del fideiussore medesimo. D'altronde è per questi motivi che la Banca d'Italia, con riferimento alla deroga all'art 1957 c.c., configurata dall'art 6 dello schema A.B.I., ha disposto che "essa ha funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà -come ritiene l'A.B.I. - quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo per far valere la garanzia fideiussoria . Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante". Non a caso tale principio è stato recentemente confermato dalla Sentenza n. 1176/2020, pubblicata il 23 giugno 2020, dal Tribunale di Brescia, il quale ha sancito che "La nullità della disposizione derogatoria determina ipso iure l'applicabilità dell'art. 1957, I comma, c.c. Va ora verificato se nel caso in esame la banca abbia proposto entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale le sue istanze contro il debitore principale, pena l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria. Tanto premesso, va rilevata l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per non aver la banca attivato una tutela giurisdizionale nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di questi. Per questi motivi il Tribunale di Brescia rigetta la domanda revocatoria promossa dalla Banca e condanna alla stessa alla refusione delle spese processuali". Per questi motivi, al fine di eccepire la nullità della propria fideiussione omnibus in quanto redatta su modello ABI ed altresi di appurare se sia intercorsa l'estinzione della obbligazione fideiussoria, stante la decorrenza dei sei mesi stabiliti dall'art. 1957, comma 1 c.c., con la conseguente liberazione del fideiussore medesimo, risulta fondamentale esperire sempre una previa analisi esplorativa del testo contrattuale sottoscritto. Per maggiori info: https://www.studiolegaledmg.it