Il recente accordo stipulato tra l'ABI (l'associazione bancaria italiana) e le associazioni di consumatori aderenti al Cncu (il consiglio nazionale consumatori e utenti) ha sancito la possibilità di sospensione, per le persone fisiche, fino a dodici mesi della quota capitale di: -mutui in essere per acquisto di immobili che non siano prima casa; -mutui in essere per ristrutturare la casa, a condizione che sia la stessa casa ipotecata e che non sia di lusso; -mutui in essere chirografari (cioè quelli non garantiti da vincoli reali come l'ipoteca). Quali requisiti per accedervi? -i mutui devono essere stati erogati prima del 31 gennaio 2020 ma come ha specificato l'ABI la presente moratoria ha effetto retroattivo nel senso che comprende anche eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020. Chi può accedervi? -Tutte le persone fisiche. Quali circostanze danno diritto alla sospensione? a)cessazione del rapporto di lavoro subordinato "per qualsiasi tipo di contratto"; b)sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; c)riduzione di un terzo del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria per lavoratori autonomi e liberi professionisti. In taluni casi ci è capitato di riscontrare un rifiuto degli istituti di credito ad intervenire in tal senso ma con il nostro intervento siamo riusciti ad ottenere il beneficio. Per info: http://studiolegaledmg.it/admin/contenutiData.php