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#BANCHE #MUTUI #NULLITA': L'Usurarietà pattizia del tasso di mora determina la gratuità del mutuo

La recentissima Sentenza del Tribunale di Bari, del 20 aprile 2020, ha ribadito che qualora il tasso di mora, operante all'interno di un contratto di mutuo, sia da considerarsi usurario il cliente non dovrà render nulla all'Istituto di credito a titolo di interessi usurari e corrispettivi. Affinchè ciò accada è necessario dunque che il tasso di mora sia usurario ovvero superi il cosiddetto tasso soglia. Ma cosa si intende per "Tasso soglia"? Semplicemente la legge n. 108 del 1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (tra le tante, Vedi Cass. 23192 del 4/10/2017, Cass. 5598 del 06/03/2017 e Cass. 1748 del 25/01/2011). Esso viene stabilito dal Ministero del Tesoro, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia, attraverso lo studio dei tessi medi applicati nei 3 mesi antecedenti da parte degli enti creditori. Inoltre in tale tipo di calcolo vengono incluse anche le spese e le commissioni sopportate dal cliente allo scopo di ottenere il credito, nonché il prezzo per la chiusura della pratica o della liquidazione degli interessi, delle spese assicurative obbligatorie, quelle per la perizia e relative ai costi d'istruttoria. L'aspetto rilevante è che lo sconfinamento del tasso soglia ad opera del tasso di mora, relativa ad un contratto di mutuo, riproduce ai sensi dell'art. 1815, comma 2 due effetti: 1) la nullità della clausola con la quale sono convenuti interessi; 2) la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi. Il Tribunale di Bari ha inoltre stabilito che "la rilevanza degli interessi moratori ai fini del computo del c.d. tasso soglia non trova un ostacolo nel fatto che essi non concorrono a determinare il TEGM (ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo sulla base del quale si determina il c.d. tasso soglia".