Con la sentenza n°565 del 2019, la Cassazione Penale, ha riconosciuto la sussistenza degli elementi di fatto di cui all'art. 615 ter c.p. in un caso di trasmissione di dati bancari da un soggetto abilitato ad accedervi a un soggetto non autorizzato a prenderne cognizione.
La quinta sezione, ritenendo del tutto irrilevanti le finalità e gli scopi di accesso al sistema informatico, ha richiamato il principio enunciato dalle Sez. Unite n. 4694/2012 secondo cui il reato è sussistente qualora le ragioni dell'accesso siano ontologicamente estranee a quelle per cui la facoltà di accesso è attribuita.
La Suprema Corte ritiene dunque che lo scambio di mail tra bancari, di dati e documenti riguardanti i correntisti, configuri il reato di accesso abusivo punito, nel caso di specie, con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Quindi gli istituti di credito non possono comunicare i dati e i documenti che riguardano i propri clienti ad altri istituti, senza la preventiva autorizzazione dei clienti stessi.