Il Tribunale di Roma accogliendo recentemente il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. di una società che chiedeva la cancellazione "della segnalazione a sofferenza" disposta prima da un banca poi rinnovata di mese in mese dalla cessionaria, ha stabilito un principio importante ovvero che "la cessionaria non ha diritto a segnalare la sofferenza se non prova la titolarità del credito non essendo all'uopo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex. Art. 58 T.U.B. La pubblicazione ha solo finalità di pubblicità notizia ma non prova la titolarità del presunto diritto di credito, per cui è necessaria anche la produzione del contratto di cessione". A ciò si aggiunga l'Ordinanza del 01.07.2020, emanata dal Tribunale di Prato, mediante la quale è stata accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dal ricorrente, in quanto il giudice competente ha evidenziato che "L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non è di per se sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione per cartolarizzazione del singolo credito in mancanza di elementi che consentano di poter esattamente individuare la posizione oggetto di cessione tra quelle trasferite". Pertanto nei casi in cui il vostro "debito bancario" sia stato oggetto di un'operazione di cartolarizzazione e la cessionaria abbia agito nei vostri confronti al fine di ottenere quanto da lei preteso mediante un ingiunzione di pagamento, senza che alla stessa abbia allegato materialmente il contratto di cessione del credito, ritendendo sufficiente altresì per la prova di titolarità del credito l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con l'effetto di poter ottenere a vostro vantaggio la revoca del decreto in caso di opposizione oppure la legittima sospensione dell'esecuzione ed in altri casi la cancellazione della sofferenza. Per info: https://www.studiolegaledmg.it