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#BANCHE: Il mutuo fondiario concesso per importi superiori al limite dell'80% del valore dell'immobile non è nullo

L'art. 38 del T.U. Bancario non mira a creare una sorta di patrimonio di scopo, costituito dal bene ipotecato, finalizzato alla soddisfazione del creditore ipotecario con esclusione, in deroga al principio fissato dall'art. 2740 c.c., di qualsiasi altro bene del debitore bensì semplicemente a dare la nozione del credito fondiario. Pertanto in caso di mutuo fondiario concesso per importi superiori al limite dell'80% del valore dell'immobile, non solo non si è in presenza di una nullità testuale, in quanto quel limite non è riconducibile alla previsione dell'art. 117, ultimo comma, del T.U.B., ma neppure è ipotizzabile una nullità per violazione di norma imperativa con conseguente onere della banca di formulare un'istanza di conversione, dovendosi piuttosto procedere ad una qualificazione di tale contratto in termini di mutuo ordinario per assenza di uno dei requisiti legali del mutuo fondiario, con conseguente inapplicabilità dei privilegi processuali previsti per il mutuo fondiario rispettoso del limite di finanziabilità dettato dalla Banca d'Italia. L'attestazione cumulativa della conformità degli atti depositati agli originali, prevista dall'art. 16 decies del D.L. n. 179/2012, costituisce una mera irregolarità che, al pari della stessa mancanza di attestazione, non esclude l'utilizzabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione in assenza di disconoscimento della conformità degli atti agli originali (cfr. Cass., sez. I, 12/06/2020 n. 11383 con riferimento alla sentenza impugnata - Tribunale Napoli, 20 Ottobre 2020. Est. Cataldi)