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#BANCARIO #INTERESSI: Riconosciuta la sommatoria tra Tasso Corrispettivo e Moratorio

La Sentenza dlle Corte di Appello di Genova, n. 728, del 12 agosto 2020, ha riconosciuto la sommatoria tra tasso corrispettivo e moratorio stabilendo che: "nel caso in esame la sommatoria degli interessi di mora convenuti era prevista in contratto, in quanto l'art. 4 del contratto di mutuo fondiario per cui è causa prevede che: Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca". Di fronte a tale clausola, viene meno la funzione degli interessi di mora di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo nel pagamento delle sole rate in conto capitale, in quanto essi vengono applicati convenzionalmente su tutte le somme non pagate, compresi gli interessi corrispettivi". Pertanto nel caso in cui venisse dichiarata l'usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso – soglia vigente al momento della stipula del contratto, il cliente dovrà rendere nei confronti dell'stituto di creto solo gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.