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#BANCA #NULLITA' #FIDEIUSSIONI REDATTE SU SCHEMA #ABI: Il Tribunale di Imperia dichiara "fatto notorio" la nullità delle fideiussioni redatte sullo schema.

La recente Sentenza n. 238/2020, pubblicata il 14.05.2020, dal Tribunale di Imperia ha confermato nuovamente la nullità delle fideiussioni omnibus redatte sullo schema ABI in quanto contenenti disposizioni in contrasto con l'art. 2, comma II, lettera a), della legge "Antitrust n.287/1990". L'aspetto cruciale risiede nel fatto che tale nullità è da ritenersi pacifica, a maggior ragione in base a quanto emerge dal dispositivo citato, è da considerarsi come "un fatto notorio" con la conseguenza che la stessa sarà eccepibile e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio dal Giudice oltre al fideiussore interessato con l'effetto che i procedimenti radicati in forza delle stesse, quali ad esempio i decreti ingiuntivi, dovranno seguire la medesima sorte tanto da essere revocati. Ad ogni modo questa sentenza non è che una, tra le tante, e rappresenta pertanto un ulteriore conferma a sostegno della ormai prevalente giurisprudenza di merito secondo la quale "Non può più essere posto in dubbio l'obbligo del giudice, anche in applicazione dei principi derivanti dal diritto Unionale, (Cass. SSUU 26242/14-26243) richiama l'attenzione sulle nullità di cui alla legge antitrust la cui ratio sta nell'esigenza del nostro ordinamento di non tollerare alcuna efficacia giuridica di un contratto che si pone in contrasto con valori fondanti), di rilevare d'ufficio una nullità del contratto, a prescindere da quali siano gli effetti della stessa sull'intero contratto. L'art 1421 c.c. enuncia una regola di elementare chiarezza quando stabilisce che la nullità può essere rilevata d'ufficio spontaneamente dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio indipendentemente dalla specifica funzione della domanda proposta. L'obbligo di rilevare la nullità delle suddette fideiussioni sussiste anche in appello ed anche se la questione non sia stata affrontata in primo grado, allo stesso modo vige lo stesso obbligo per il Giudice anche nella fase monitoria e a maggior ragione, nella fase di opposizione del decreto, e ciò a prescindere dalle preclusioni in cui siano insorte le parti. Ciò in quanto il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia deve ritenersi ormai "fatto notorio", dando per scontata la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI". Per questi motivi al fine di eccepire la nullità "della propria fideiussione omnibus", in quanto redatta su modello ABI, risulta fondamentale esperire una previa analisi esplorativa del proprio testo contrattuale. Per info: https://www.studiolegaledmg.it