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#Agenzia-Entrate-Riscossione Notifica cartelle di pagamento a mezzo pec: nulla se proveniente da un indirizzo di posta elettronica non istituzionale.

La Giurisprudenza si è più volte espressa in merito alla tematica di notifica delle cartelle di pagamento; da ultimo il Tribunale di Pordenone, con una recentissima Ordinanza del 15/01/2022, chiarendo alcuni rilevanti profili in tema di notifica delle cartelle di pagamento, a conferma dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente. Tematica, peraltro, ampiamente dibattuta. Difatti, si è posta all'attenzione dei Tribunali la circostanza in cui un soggetto riceve una e-mail contenente una richiesta di pagamento da parte di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate Riscossione da un indirizzo non presente nei registri pubblici. Ebbene, la medesima notifica è da considerarsi nulla da cui ne scaturisce, di conseguenza, la nullità/illegittimità di qualsiasi altro atto che sia successivo al c.d. "atto presupposto" (ovvero la cartella di pagamento), come ad esempio un pignoramento, un fermo amministrativo o un'ipoteca. Nell'ordinanza in oggetto, infatti, il G.E. riteneva fondata l'opposizione presentata dal contribuente e sospendeva il pignoramento opposto, nonché le cartelle di pagamento correlate a quest'ultimo in quanto provenienti da un indirizzo Pec non istituzionale (non iscritto, dunque, nei pubblichi elenchi) e di conseguenza non formalmente riconducibile ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, con accertata violazione degli artt. 4 e 16 comma 12, D.L. 179/12. E' noto infatti che l'elenco ufficiale della P.A. è presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) in cui la Pec attribuita all'Agenzia delle Entrate Riscossione è univoca e specifica. Come recita l'art. 16 ter del D.L. 179/2012, "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto". Ordunque, la notifica della cartella via Pec può ritenersi valida solo se la Pec del mittente (Agenzia delle Entrate o dell'Agente per la Riscossione esattoriale) è estratta dagli indici specificatamente previsti dal Ministero e, non meno importante, la Pec del destinatario- contribuente è estratta dagli indici specifici indicati e previsti dal Ministero. Nulla, dunque, risulta scontato; è per tali ragioni che risulta fondamentale rivolgersi a professionisti del settore, per valutare l'eventualità della situazione in essere.