A seguito di opposizione ex art 615 cpc con il quale abbiamo chiesto la revoca del pignoramento eseguito da Agenzia Riscossione in quanto, a nostro avviso, le somme già pignorate erano sovrabbondanti rispetto al debito effettivo, ma nonostante questo il gravame non veniva revocato in via bonaria. Nelle more il cliente ha anche inoltrato istanza di definizione agevolata così di fatto riducendo ulteriormente la sua esposizione debitoria. Per questo motivo abbiamo richiesto ex art 210 cpc che Agenzia Entrate Riscossione producesse tutta la documentazione che attestasse le somme già incamerate, al fine di dimostrare l'ingiustizia del gravame ancora pendente. Infatti per il cliente libero professionista percipiente compensi mensili variabili non era facile dimostrare gli introiti erogati per la sua attività di sportivo non professionista, in quanto dette somme vengono calcolate mensilmente dal Ministero delle politiche agricole in relazione alle gare vinte. Quindi sussistendo la concreta possibilità che il ricorrente avesse già estinto il debito il Giudice ha ordinato la produzione della documentazione richiesta. Per questi motivi è opportuno rivolgersi a professionisti esperti nel settore che siano in grado di riscontrare eventuali illegittimità al fine di ottenere un'adeguata tutela dei propri diritti. Per info: https://www.studiolegaledmg.it