Se avevamo ancora dei dubbi sul fatto che il contribuente fosse la parte debole con questa pronuncia della CTR ne abbiamo la certezza. Difatti è quanto si evince dalla vicenda verificatasi ai danni di un nostro assistito il quale grazie alle difese svolte dallo studio era stato liberato da una "scure" debitoria pari ad € 166.000,00. Il tutto grazie al risultato positivo del giudizio di primo grado CTP la cui sentenza fu confermata nel secondo grado CTR - a discapito dell'Ente di Riscossione oltre a quello impositore. Di conseguenza Agenzia delle Entrate presentava ricorso in Cassazione alla sentenza di secondo grado, tutt'ora pendente, – mentre Agenzia delle Entrate Riscossione dal canto suo agiva in parallelo, in violazione di ogni principio giuridico, presso la CTR dell'Emilia Romagna – chiedendo la revocatoria della Sentenza in forza dei seguenti motivi: a) errore di fatto della C.T.R. per non essersi avveduta che la ex Equitalia avesse depositato – nel giudizio di secondo grado – originali della notifica; b) erroneità della pronuncia nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di prova in ordine alla notifica delle cartelle. Incredibilmente la C.T.R. accoglieva il ricorso - revocava la sentenza di secondo grado a favore dell'assistito – e lo condannava al pagamento dei due gradi di giudizio per la somma complessiva di euro 10.000.00 oltre ad oneri di legge, il tutto pur in presenza della pendenza del giudizio in Cassazione. In altre parole è accaduto che per un errore della C.T.R. il contribuente sia costretto a pagare le spese di lite e i tributi tutti ampiamente prescritti ed in parallelo potrebbe ottenere la conferma della sentenza di appello, che vedeva soccombente l'ente, da parte della Suprema Corte. Il nostro studio è per tradizione illeso alle questioni più avverse anzi le decisioni ingiuste ed infondate in diritto rafforzano la nostra volontà di lottare contro le ingiustizie, affrontare le storture del sistema sociale e tutelare le parti deboli. Per questi motivi le ragioni del contribuente saranno tempestivamente tutelate mediante un ricorso in Cassazione. Per info: https://www.studiolegaledmg.it