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#AGENZIADELLEENTRATE #PRESCRIZIONE #NULLITA': Ribadita la prescrizione quinquennale dei crediti erariali contenuti in cartella

La sentenza emanata dalla Commissione Territoriale della Puglia, n. 1630, del 21 agosto 2020, ha ribadito un principio fondamentale, a favore del contribuente, in forza del quale viene evidenziata la prescrizione quinquennale dei crediti erariali contenuti nella cartella esattoriale di sorta. In particolare la Commissione regionale ha statuito il medesimo assunto: "Infatti, il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF-IVA-IRAP) a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualisasi altro atto amministrativo di natura accertativa non può che ritenersi quinquennale, alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali (ICI, IMU, tasse per lo smaltimento dei rifiuti, contributi di bonifica, etc.), con la conseguenza che qualora l'Agente della Riscossione non interrompa il decorso della prescrizione con la notifica di atti idonei, il successivo provvedimento nn potrà che ritenersi radicalmente nullo". Ciò significa che qualora il cliente abbia ricevuto un'intimazione di pagamento ad oggi, contenente cartelle esattoriali per tributi ascrivibili all'anno d'imposta del 2014/2015 (o relativi a periodi precedenti), in totale assenza di atti interuttivi relativi agli anni antistanti, il contribuente potenzialmente non dovrà render nulla all'Ente di Riscossione in virtù dell'intervenuta prescrizione quinquennale. Per questi motivi un'analisi esplorativa delle proprie cartelle esattoriali può sempre rilevarsi fondamentale al fine di dedurre nitidamente la legittimità, o meno, della propria posizione debitoria.