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AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: Nulla la notifica delle cartelle di pagamento se il notificante utilizza un indirizzo PEC non indicato nei "pubblici registri"

La Commissione Tributaria Provinciale di Verona con recentissima sentenza n. 103/2021 pubblicata il 10.05.2021, ha dichiarato la nullità della notifica delle cartelle notificate al contribuente in quanto Agenzia delle Entrate Riscossione aveva provveduto a notificarle via PEC utilizzando un indirizzo non previsto all'interno dei "pubblici registri" di cui all'art. 16-ter D.L. 179/2012. Nel caso di specie, l'indirizzo pec utilizzato da Agenzia delle Entrate Riscossione per la notificazione risultava sconosciuto a ogni pubblico elenco: in tali registri, infatti, è possibile rinvenire tutti gli indirizzi pec a cui è possibile attribuire con certezza la provenienza da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione. Pertanto, nessun obbligo può sussistere in capo al destinatario di aprire messaggi di posta elettronica provenienti da un indirizzo sconosciuto, anzi, la notifica effettuata attraverso l'utilizzo di tale indirizzo pec esclude altresì ogni sanatoria per il "raggiungimento dello scopo" ex art. 156 c.p.c. dal momento che il messaggio ricevuto da tale indirizzo non rintracciabile sui pubblici elenchi difetta del requisito indispensabile a tal fine. Pertanto, la CTP di Verona ha accolto il ricorso del contribuente dichiarando la nullità della notifica di tutte le cartelle esattoriali impugnate. Anche tale pronuncia conferma nuovamente che è utile sottoporre le questioni tributarie a esperti del settore al fine di verificare la correttezza dell'operato di Agenzia delle Entrate Riscossione e svolgere le migliori difese per i contribuenti.