

Con sentenza n. 249 del 12/12/2018, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia rigettava l'appello di Agenzia delle Entrate (la quale aveva inviato un avviso di liquidazione a un contribuente per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per un totale di circa € 26.000,00), affermando contestualmente, che gli accordi sottoscritti dai coniugi in sede di divorzio o separazione godono dell'esenzione fiscale ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987.
La CTR ha infatti accolto la tesi presentata dal contribuente richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 14157/2013 la quale ha stabilito che l'esenzione opera con riferimento a tutti i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compresi quelli pronunciati fuori dallo stesso, purché rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a causa della loro lite matrimoniale.
Nel caso di specie, pertanto, la CTR provvedeva ad annullare l'avviso di liquidazione in cui Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento delle imposte in relazione a un verbale di conciliazione giudiziale con il quale veniva sciolta la comunione legale e operata la divisione tra gli ex coniugi.