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AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: Inesistente la notifica effettuata a mezzo di poste private

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 234/2018 ha ribadito un principio già sancito in numerose pronunce civili secondo cui si configura l'inesistenza giuridica delle notifiche eseguite a mezzo di poste private.

 

È infatti ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per cui tutti i servizi relativi a notificazioni e comunicazioni a mezzo posta debbano avvenire per il tramite di Poste Italiane S.p.A.


Qualora la notifica sia avvenuta a mezzo di servizio postale privato, quindi con modalità non contemplate dall'ordinamento, la notifica dovrà essere considerata come giuridicamente inesistente.

 

Va precisato che, affinché le notifiche effettuate a mezzo di servizi privati abbiano effetto, sarà necessario attendere il rilascio delle licenze individuali da parte dell'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) nei confronti degli operatori che soddisfano determinati requisiti: soltanto in questo caso avranno effetto le notifiche effettuate da tali servizi alternativi rispetto a Poste Italiane S.p.A..