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#AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: Cassazione a Sezioni Unite: La mancata produzione in giudizio della raccomandata C.A.D. rende nulla la notifica della cartella esattoriale

Il contribuente che sia destinatario di cartelle esattoriali può impugnare le medesime qualora egli non ne sia mai venuto a conoscenza per omessa notifica da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione. Quest'ultima, infatti, sarà tenuta a provare in giudizio l'avvenuta notifica mediante la produzione degli avvisi di ricevimento in originale i quali devono indicare esattamente la corrispondenza tra tale avviso e l'atto effettivamente notificato. Tuttavia, cosa accade qualora il destinatario di tali atti impositivi sia temporaneamente assente o qualora non vi siano altre persone abilitate a ricevere i medesimi? Qualora ci si trovi dinnanzi a tale situazione, è previsto che il mittente sia tenuto ad inviare la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito "C.A.D." la quale deve essere inviata nel caso in cui ci si trovi in presenza delle situazioni sopra riportate; qualora invece la notifica venga ritirata da soggetto diverso dal destinatario, il mittente è tenuto ad inviare la c.d. "C.A.N.". Nella C.A.D., infatti, l'agente postale è tenuto ad indicare la data in cui si è tentato di consegnare il plico contenente l'atto giudiziario con l'avvertimento che il medesimo potrà essere ritirato presso l'ufficio postale o il Comune. Ebbene, con recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, è stato affermato che, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, non è sufficiente la mera produzione in giudizio della spedizione della raccomandata informativa C.A.D. ma è invece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata. Ne consegue che qualora non venga prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale c.d. C.A.D., la notifica processuale dell'atto impugnato (come ad es. la cartella esattoriale) dovrà ritenersi nulla e quindi, come mai avvenuta. Tale principio di diritto non risulta comunque nuovo alla Corte di Cassazione in quanto la stessa aveva già chiaramente sancito con Ordinanza n. 21815/2019, che si richiama a titolo esemplificativo, che la produzione del deposito dell'avviso di ricevimento della C.A.D. consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa. Anche alla luce di tali pronunce risulta sempre ottimale rivolgersi a professionisti del settore al fine di ottenere la miglior tutela.