L'art. 4 del D.L. n. 41 del 2021 dispone, al comma 4, l'annullamento di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000,00 euro, importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Va specificato che restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. L'aspetto rilevante risiede nel fatto che il limite di 5.000,00 euro deve essere calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi. Ciò significa che qualora vi siano più cartelle con carichi iscritti a ruolo, conta il singolo importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000,00 euro, possono beneficiarne tutte dell'annullamento, purché di importo singolo entro i 5.000,00 euro. Ma chi può beneficiarne? Dettagliatamente: a) le persone fisiche che hanno percepito – nell'anno d'imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro; b) soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. In chiosa finale lo Studio Legale Di Maso puntualizza che alla luce di quanto esposto si può procedere mediante verifica al fine di controllare se le cartelle e/o avvisi inclusi nel "tuo" piano di pagamento della "Rottamazione-ter" o del "Saldo e stralcio", siano presenti carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali appunto si potrà procedere all'annullamento. Logicamente tutto ciò che non sarà soggetto ad annullamento sarà, invece, oggetto di notifica nei confronti del contribuente, poiché l'attività di riscossione sarà intensificata proprio nei mesi precedenti a dicembre 2021. Pagare è un dovere ma l'esperienza ci dice che in moltissimi casi la pretesa tributaria può essere viziata da molteplici questioni in diritto tra cui: prescrizione, omessa notifica, notifica via pec effettuata con indirizzo di posta elettronica di AER errato, decadenza, mancanza di CAN E CAD in caso di assenza temporanea del destinatario, tanto da dichiarare la sua nullità. Per questi motivi è sempre utile affidarsi a professionisti competenti, esperti in materia, in grado di indirizzare il contribuente verso la scelta migliore. Per info: https://www.studiolegaledmg.it/