La tematica bancaria favorisce continui aggiornamenti in quanto, nel suo tecnicismo, risulta essere strettamente correlata alla tematica di usura. Difatti, i periodici e costanti Decreti Ministeriali ci rendono edotti sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari. L'usurarietà, come noto, si riscontra nel momento in cui gli interessi applicati nei rapporti bancari si superino determinati tassi soglia. Questa, secondo le previsioni dell'art. 644 comma 3 c.p. e dalla L. 108 del 1996, è calcolata in relazione al Tasso Effettivo Globale Medio (c.d. TEGM), il quale a sua volta è determinato sulla base del costo medio delle operazioni di finanziamento. Tali rilevazioni sono rese note da specifici Decreti (c.d. Decreti Ministeriali come suindicato) pubblicati in Gazzetta Ufficiale ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questi rivestono un ruolo di tale importanza tale da avere natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono essere conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate. È questo l'assunto stabilito dalla recentissima Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 29240 del 20.10.2021. Tuttavia, come specifica l'ordinanza, questa dichiarazione non si applica nel caso di giudizio di legittimità; in altre parole, il principio iura novit curia in relazione alla conoscenza dei tassi usurari si applica solo ed esclusivamente in fase di merito. Tale ordinanza otrae linfa da un giudizio passivo incardinato nei confronti di noto Istituto di Credito e volto all'annullamento di sei contratti di mutuo in cagione dell'asserita indeterminatezza del tasso di interesse, l'usurarietà degli interessi versati, e la relativa capitalizzazione. Ne deriva dunque la legittima acquisizione anche presuntiva dei Decreti Ministeriali attuativi relativi alla determinazione del tasso soglia da parte del giudice di merito, il quale, anche a prescindere dalla produzione delle parti, potrà acquisirne scienza sia autonomamente, ovvero con la collaborazione dei soggetti interessati e del CTU e applicarli al caso di specie. Secondo la Suprema Corte, nello specifico, i decreti rappresentano "disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo". D'altronde è lo stesso art. 644 c.p. a confermare la natura normativa di tali Decreti, sebbene questi abbiano ancor prima radici amministrative, disponendo che è la legge a prevedere il limite oltre il quale gli interessi sono usurari.