Studio Legale Bologna
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Studio Legale Di Maso

#DEBITO-TRIBUTARIO: La CGTR Emilia Romagna conferma una sentenza di primo grado che ci vedeva già vittoriosi in ambito di imposta di registro per l'acquisto della prima casa.

Con sentenza n. 203 del 12 febbraio 2019 della Commissione Tributaria di primo grado di Bologna accolse il ricorso presentato per un nostro cliente contro il decreto di liquidazione di maggiori imposte catastali, ipotecarie e di registro, nonché per il recupero dell'imposta sostitutiva normale in luogo della ridotta, in relazione all'acquisto di un immobile da parte del ricorrete con i benefici fiscali richiesti per l'acquisto della prima casa. La revoca del beneficio e la liquidazione della maggiore imposta erano conseguenza della verifica da parte dell'Amministrazione della proprietà da parte del cliente di un altro immobile nella città di Bologna, concesso in comodato gratuito a una terza persona e acquistato senza i benefici prima casa. Lo studio legale Di Maso ha sostenuto, che il cliente, ha richiesto i benefici prima casa per il solo l'immobile acquistato nel 2015 perché l'altro bene era insufficiente ed inadeguato per il nucleo familiare del ricorrente stesso. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, sostenendo che un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge sui benefici prima casa consente di ritenere la sussistenza del diritto non solo nel caso di mancanza di qualsivoglia proprietà di immobili nel Comune, ma anche quando l'eventuale proprietà è di dimensioni e qualità tali da non essere idonea a fungere da prima casa per il beneficiario. L'Agenzia delle Entrate ha fatto appello, sostenendo che la norma condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare, senza menzionare il requisito dell'idoneità dell'immobile. Tuttavia, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, sostenendo che la giurisprudenza della Cassazione e un'ordinanza della Corte Costituzionale indicano che la possidenza di una casa di abitazione costituisce un ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali solo se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato. La Corte ha quindi confermato la decisione di concedere l'agevolazione fiscale al ricorrente ma, unica nota dolente, ha compensato le spese del giudizio considerando l'oscillazione della giurisprudenza di legittimità. Per info: https://www.studiolegaledmg.it